mercoledì 2 febbraio 2011

Modello Dichiarazione IRAP2011 definitivo


Sono stati approvati con provvedimento direttoriale del 31 gennaio, il modello e le istruzioni di IRAP2011, la Dichiarazione IRAP per il periodo fiscale 2010. E? presente un’appendice aggiornata con la tabella delle aliquote applicabili in ogni regione, elaborata con le modifiche dovute a leggi regionali e statali.
E' stato previsto anche l’adeguamento del rigo IS32 (sezione VII del quadro IS), per le regioni con deficit sanitario, che consente di ricalcolare al rialzo (+ 0,15% delle aliquote Irap) l’acconto per il periodo d’imposta 2010.  Semplificato anche il frontespizio rispetto alla sezione del domicilio per la notificazione degli atti, informazione resa inutile dall’articolo 38, comma 4, del D.L. n.78/2010, che ha introdotto l’obbligo per il contribuente di avvisare l’ufficio delle Entrate competente, con un’apposita comunicazione, della propria scelta.
La dichiarazione Irap2011 va presentata, esclusivamente on line, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, da persone fisiche, società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e dalle società e associazioni a esse equiparate. Per i soggetti Ires e le Amministrazioni pubbliche, invece, il termine è fissato nell’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Questo fa si che per gli Enti locali la data ultima sia sempre venerdì 30 settembre 2011. Oltre tale termine sarà sempre possibile procedere con la trasmissione tradiva nei termini dei 90 giorni successivi, entro quindi giovedì 29 dicembre 2011, previo ravvedimento operoso e versamento contestuale di € 25,00 (dal 01/02/2011 la sanzione torna al 10% del minimo [*]) mediante il modello di versamento F24 od F24EP (per le Amministrazioni pubbliche come gli EELL codice 892E).
Il modello non compare ancora stamattina sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ma si tratta indefinitiva dello stesso originale modello presente nella sezione Bozze.
[*] La Legge di Stabilità 2011 (nuova denominazione della Finanziaria) ha previsto il ritorno per tale sanzione dal 12% al 10% del minimo, definito pari ad €258,00 dall'art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.472/1977. Il troncamento è spiegato nella Circolare AGE n.106 del 21/12/2001 (LINK).