martedì 16 giugno 2015

Dedurre il 100% del costo del personale

La Legge n.190/2014 ha introdotto il nuovo comma 4-octies dell’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997: “4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo.

Il riferimento soggettivo sembra voler escludere gli enti privati non commerciali e le amministrazioni pubbliche che determinano il valore della produzione rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 10-bis. Questa esclusione è esplicitamente riconosciuta dalle testate economiche e dagli ordini professionali, in numerosi documenti, facilmente rinvenibili in internet.

Tuttavia per entrambi questi soggetti che appaiono esclusi, i rispettivi commi 2 degli articoli di riferimento (10 e 10-bis) spiegano che per le attività commerciali eventualmente esercitate si debba/possa calcolare la base imponibile a queste relative secondo la disposizione dell'articolo 5. Di fatto, anche letteralmente, appare che sia gli enti privati non commerciali che le amministrazioni pubbliche siano in diritto di determinare almeno parzialmente il loro imponibile ai sensi dell’art. 5. 

Questo significa, al di là di ogni dubbio, che per il calcolo dell’imponibile “commerciale” anche questi due soggetti possono avvalersi del comma 4-octies dell’art. 11? 
Su questa interpretazione siamo concordi con gran parte dei consulenti ed esperti fiscali delle pubbliche amministrazioni: sarebbe comunque utile un chiarimento ufficiale, anche solo in forma di comunicato.

La questione non è di poca rilevanza dato che sono potenzialmente davvero molte le pubbliche amministrazioni che potrebbero avvalersi di questa possibilità per migliorare fortemente la loro convenienza ad applicare il cosiddetto metodo misto (retributivo + commerciale) per il calcolo dell’IRAP.

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