lunedì 15 giugno 2015

Aliquota IRAP commerciale 2015 e saldo 2014

Capire quale sia l'aliquota per l'IRAP commerciale del 2015, prevista al momento del primo acconto, è cosa non banale. Come spesso accade, ci si trova di fronte a norme scritte male e a barocche acrobazie giuridiche.
Andando per gradi: 
  1. L'IRAP (D.Lgs. n.446/1997) prevede aliquote differenziate per tipologia di contribuente;
  2. Le aliquote sono previste nell'Art.16:
    • al comma 1 quella generale, che gli Enti conoscono con l'appellativo di "commerciale" (riferita anche alla gran parte dei contribuenti che calcolano l'imponibile ai sensi dell'Art.5);
    • al comma 1-bis la restante parte dei soggetti interessati all'Art.5 (imprese concessionarie), oltre quelli di cui agli artt. 6 (banche e finanziarie) e 7 (assicurazioni);
    • al comma 2 l'aliquota retributiva alla componente "retributiva" dell'imposta prevista per le Pubbliche amministrazioni (ex Art. 3 comma 1, lettera e-bis);
    • al comma 3 si fissa a 0,92 punti percentuali la possibilità per le regioni di variare l'aliquota  di cui  ai  commi  1  e  1-bis, in modo differenziato per settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi;
  3. La lettura dell'Art.16, comma 1 vigente al 15/06/2015 (dal sito normattiva.it), un giorno prima della scadenza per il versamento del saldo IRAP 2014 e del primo acconto 2015, mostra un'aliquota ordinaria ("commerciale") pari al 3,50%;
  4. Lo stesso è mostrato dal sito del CeRDEF del MEF;
  5. La riduzione dell'aliquota ordinaria precedente del 3,90% è stata fatta dal comma 1 del D.L. n.66/2014 nella sua forma originaria, che prevedeva al comma 2 l'utilizzo di un'aliquota intermedia del 3,75% per gli acconti dell'imposta dovuta per il 2014;
  6. Il D.L. n.66/2014 è stato poi convertito con la L. n.89/2014 e successivamente modificato dalla Legge di Stabilità per il 2015, L. n.190/2014, subendo alla fine la cancellazione del comma 1;
  7. La semplice abrogazione del comma 1 che portava l'aliquota IRAP ordinaria dal 3,90% al 3,50% dal 2014, fatta dalla Legge di Stabilità per il 2015, con valenza dal 01/01/2015, non ha comportato evidentemente la riscrittura dell'Art. 16 comma 1 del D.Lgs. n.446/1997 che continua a riportare allegramente, nei siti governativi sopra citati, un valore non corretto;
  8. Una lettura dell'attuale Art.2, comma 2 del D.L. n.66/2014 risulta davvero fuorviante, se non si tiene conto che il citato "comma 1" è quello abrogato, dello stesso articolo.
In sostanza ecco una sintesi finale che riassume la situazione in modo corretto:
  • L'aliquota ordinaria IRAP (quella commerciale per gli Enti in regime misto) valida per il 2014 è il 3,90%, fatte salve le modifiche applicate da alcune regioni, desumibili dalle istruzioni per la relativa dichiarazione (link AGE);
  • Per gli acconti del periodo 2014 non sono sanzionabili i contribuenti che li abbiano calcolati con l'aliquota del 3,75% (di cui al comma 2 del citato D.L. n.66/2014) al posto del 3,90%;
  • L'uso dell'aliquota del 3,50% sugli acconti del 2014 non è mai stato possibile, in quanto questa aliquota è stata prevista dal 24/04/2014 (D.L. n.66/2014, Art. 2, comma 1) fino al 31/12/2014 (L. n.190/2014, abroga comma 1) per l'imposta annuale del 2014, con obbligo di calcolo degli acconti al 3,75% (D.L. n.66/2014, Art. 2, comma 2);
  • nel 2015 l'aliquota ordinaria IRAP (quella commerciale per gli Enti in regime misto) è il 3,90%, fatte salve le modifiche applicate da alcune regioni, desumibili dai siti istituzionali delle regioni.
Gli acconti del 16 giugno 2015, sul 2015, si dovranno calcolare all'aliquota del 3,90% (o quella modificata dalla regione) sul 40% dell'imposta calcolata per il 2014.
Gli acconti del 30 novembre 2015, sul 2015, si dovranno calcolare all'aliquota del 3,90% (o quella modificata dalla regione) sul 60% dell'imposta calcolata per il 2014.

Nel 2014 gli acconti si calcolavano invece rispettivamente sul 40% e il 60% dell'imposta dell'anno 2013, rideterminata con il moltiplicatore del 101,5%. Questo moltiplicatore, per il 2015, non è più previsto. Per le Regioni in deficit sanitario per le quali nel 2015 trovano applicazione maggiorazioni di aliquota, l’acconto dell’IRAP dovrà tuttavia essere determinato, relativamente al metodo storico assumendo quale imposta del 2014 quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota d’imposta maggiorata del 2015.

Sono sempre valide le due possibilità sotto riportate:
  1. versare il primo acconto oltre il 16 giugno ma entro il 16 luglio, con la sola maggiorazione del 0,40% (la date del 6 luglio non vale per gli enti);
  2. calcolare e versare gli acconti con il metodo previsionale al posto di quello storico, fatte salve le possibili sanzioni se ci si dovesse sbagliare in difetto rispetto a quest'ultimo.

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