lunedì 15 giugno 2015

Aliquota IRAP commerciale 2015 e saldo 2014

Capire quale sia l'aliquota per l'IRAP commerciale del 2015, prevista al momento del primo acconto, è cosa non banale. Come spesso accade, ci si trova di fronte a norme scritte male e a barocche acrobazie giuridiche.
Andando per gradi: 
  1. L'IRAP (D.Lgs. n.446/1997) prevede aliquote differenziate per tipologia di contribuente;
  2. Le aliquote sono previste nell'Art.16:
    • al comma 1 quella generale, che gli Enti conoscono con l'appellativo di "commerciale" (riferita anche alla gran parte dei contribuenti che calcolano l'imponibile ai sensi dell'Art.5);
    • al comma 1-bis la restante parte dei soggetti interessati all'Art.5 (imprese concessionarie), oltre quelli di cui agli artt. 6 (banche e finanziarie) e 7 (assicurazioni);
    • al comma 2 l'aliquota retributiva alla componente "retributiva" dell'imposta prevista per le Pubbliche amministrazioni (ex Art. 3 comma 1, lettera e-bis);
    • al comma 3 si fissa a 0,92 punti percentuali la possibilità per le regioni di variare l'aliquota  di cui  ai  commi  1  e  1-bis, in modo differenziato per settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi;
  3. La lettura dell'Art.16, comma 1 vigente al 15/06/2015 (dal sito normattiva.it), un giorno prima della scadenza per il versamento del saldo IRAP 2014 e del primo acconto 2015, mostra un'aliquota ordinaria ("commerciale") pari al 3,50%;
  4. Lo stesso è mostrato dal sito del CeRDEF del MEF;
  5. La riduzione dell'aliquota ordinaria precedente del 3,90% è stata fatta dal comma 1 del D.L. n.66/2014 nella sua forma originaria, che prevedeva al comma 2 l'utilizzo di un'aliquota intermedia del 3,75% per gli acconti dell'imposta dovuta per il 2014;
  6. Il D.L. n.66/2014 è stato poi convertito con la L. n.89/2014 e successivamente modificato dalla Legge di Stabilità per il 2015, L. n.190/2014, subendo alla fine la cancellazione del comma 1;
  7. La semplice abrogazione del comma 1 che portava l'aliquota IRAP ordinaria dal 3,90% al 3,50% dal 2014, fatta dalla Legge di Stabilità per il 2015, con valenza dal 01/01/2015, non ha comportato evidentemente la riscrittura dell'Art. 16 comma 1 del D.Lgs. n.446/1997 che continua a riportare allegramente, nei siti governativi sopra citati, un valore non corretto;
  8. Una lettura dell'attuale Art.2, comma 2 del D.L. n.66/2014 risulta davvero fuorviante, se non si tiene conto che il citato "comma 1" è quello abrogato, dello stesso articolo.
In sostanza ecco una sintesi finale che riassume la situazione in modo corretto:
  • L'aliquota ordinaria IRAP (quella commerciale per gli Enti in regime misto) valida per il 2014 è il 3,90%, fatte salve le modifiche applicate da alcune regioni, desumibili dalle istruzioni per la relativa dichiarazione (link AGE);
  • Per gli acconti del periodo 2014 non sono sanzionabili i contribuenti che li abbiano calcolati con l'aliquota del 3,75% (di cui al comma 2 del citato D.L. n.66/2014) al posto del 3,90%;
  • L'uso dell'aliquota del 3,50% sugli acconti del 2014 non è mai stato possibile, in quanto questa aliquota è stata prevista dal 24/04/2014 (D.L. n.66/2014, Art. 2, comma 1) fino al 31/12/2014 (L. n.190/2014, abroga comma 1) per l'imposta annuale del 2014, con obbligo di calcolo degli acconti al 3,75% (D.L. n.66/2014, Art. 2, comma 2);
  • nel 2015 l'aliquota ordinaria IRAP (quella commerciale per gli Enti in regime misto) è il 3,90%, fatte salve le modifiche applicate da alcune regioni, desumibili dai siti istituzionali delle regioni.
Gli acconti del 16 giugno 2015, sul 2015, si dovranno calcolare all'aliquota del 3,90% (o quella modificata dalla regione) sul 40% dell'imposta calcolata per il 2014.
Gli acconti del 30 novembre 2015, sul 2015, si dovranno calcolare all'aliquota del 3,90% (o quella modificata dalla regione) sul 60% dell'imposta calcolata per il 2014.

Nel 2014 gli acconti si calcolavano invece rispettivamente sul 40% e il 60% dell'imposta dell'anno 2013, rideterminata con il moltiplicatore del 101,5%. Questo moltiplicatore, per il 2015, non è più previsto. Per le Regioni in deficit sanitario per le quali nel 2015 trovano applicazione maggiorazioni di aliquota, l’acconto dell’IRAP dovrà tuttavia essere determinato, relativamente al metodo storico assumendo quale imposta del 2014 quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota d’imposta maggiorata del 2015.

Sono sempre valide le due possibilità sotto riportate:
  1. versare il primo acconto oltre il 16 giugno ma entro il 16 luglio, con la sola maggiorazione del 0,40% (la date del 6 luglio non vale per gli enti);
  2. calcolare e versare gli acconti con il metodo previsionale al posto di quello storico, fatte salve le possibili sanzioni se ci si dovesse sbagliare in difetto rispetto a quest'ultimo.

martedì 10 marzo 2015

IRAP in Sardegna novità 2015

Sul sito Sardegnaentrate.it è presente un aggiornamento della questione delle aliquote IRAP per la Regione speciale. L'aliquota retributiva per gli Enti locali, l'Amministrazione Regionale, il Consiglio Regionale, gli enti pubblici regionali e locali, le aziende sanitarie, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna torna ad essere pari al 8,50% per l'anno 2015.
Si conferma invece l'aliquota ridotta, pari al 2,55% per questi enti, a valere nel periodo fiscale 2014.
Nella pagina sono presenti approfondimenti sulle aliquote per altri soggetti, per i versamenti e i link alle norme.




domenica 13 ottobre 2013

IRAPENTILOCALI.it rinasce

Il sito, già attivo negli anni passati, rinasce da oggi con l'ambizione di ampliare l'attenzione anche sugli altri enti pubblici non commerciali. Presto saranno disponibili interventi utili.

sabato 6 ottobre 2012

Ulteriore aumento aliquota IRAP: quale?

L'aumento di un ulteriore 0,15% dell'IRAP, riguarda solo le regioni con deficit del Bilancio sanitario non rientrato al 31/10/2010 (eccetto il Molise) e LA SOLA ALIQUOTA COMMERCIALE. L'aliquota relativa agli Enti non commerciali ed alla parte retributiva delle Amministrazioni pubbliche (8,50%) NON PUO' CAMBIARE. Se avete dubbi, scriveteci alla email reperibile nella pagina del Comitato scientifico di IRAPENTILOCALI.it

Il sito IRAPENTILOCALI.it nasce ad ottobre 2009 con l'intento di diventare un punto di riferimento per l'informazione sull'IRAP negli enti locali e nelle altre pubbliche amministrazioni.

domenica 3 luglio 2011

Maggiorazione IRAP confermata nel 2011 in Molise, Campania, Calabria


In seguito alla verifica ministeriale dei risultati d’esercizio 2010, per le regioni Calabria, Campania e Molise, per l’anno d’imposta 2011, è confermata l’applicazione delle vigenti ulteriori maggiorazioni delle aliquote IRAP ed Addizionale IRPEF. L'aliquota IRAP (solo quella commerciale) si conferma aumentata nella misura di 0,15 punti percentuali e quella dell’addizionale regionale IRPEF nella misura di 0,30.
La maggiorazione ha effetto sui due acconti Irap che potranno essere determinati:
• con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella determinata applicando l’aliquota del 2010, già comprensiva della maggiorazione di 0,15 punti percentuali;
• con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al volume della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali.

Per la regione Lazio, nella più assoluta difficoltà nel rintracciare un qualsiasi documento ufficiale in merito alle aliquote per il 2011, si può far riferimento a semplici comunicati del Presidente delle Ragione, Renata Polverini che in ottobre 2010 e dopo la riunione con il Ministero MEF del 6 aprile 2011, ha detto che l'ulteriore aumento di 0,15 punti (e quello relativo dell'addizionale) non sarebbero stai attivati nel 2011. Sul sito della Regione Lazio, non una riga di quida per i contribuenti, in relazione al 2011.

mercoledì 29 giugno 2011

Codici SIOPE per Federalismo Municipale


Sul sito CODICISIOPE.it gli aggiornamenti con le indicazioni per registrare correttamente le entrate relative alle nuove voci di Bilancio dei trasferimenti di Entrata, legate al Federalismo fiscale Municipale.

mercoledì 2 febbraio 2011

Modello Dichiarazione IRAP2011 definitivo


Sono stati approvati con provvedimento direttoriale del 31 gennaio, il modello e le istruzioni di IRAP2011, la Dichiarazione IRAP per il periodo fiscale 2010. E? presente un’appendice aggiornata con la tabella delle aliquote applicabili in ogni regione, elaborata con le modifiche dovute a leggi regionali e statali.
E' stato previsto anche l’adeguamento del rigo IS32 (sezione VII del quadro IS), per le regioni con deficit sanitario, che consente di ricalcolare al rialzo (+ 0,15% delle aliquote Irap) l’acconto per il periodo d’imposta 2010.  Semplificato anche il frontespizio rispetto alla sezione del domicilio per la notificazione degli atti, informazione resa inutile dall’articolo 38, comma 4, del D.L. n.78/2010, che ha introdotto l’obbligo per il contribuente di avvisare l’ufficio delle Entrate competente, con un’apposita comunicazione, della propria scelta.
La dichiarazione Irap2011 va presentata, esclusivamente on line, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, da persone fisiche, società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e dalle società e associazioni a esse equiparate. Per i soggetti Ires e le Amministrazioni pubbliche, invece, il termine è fissato nell’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Questo fa si che per gli Enti locali la data ultima sia sempre venerdì 30 settembre 2011. Oltre tale termine sarà sempre possibile procedere con la trasmissione tradiva nei termini dei 90 giorni successivi, entro quindi giovedì 29 dicembre 2011, previo ravvedimento operoso e versamento contestuale di € 25,00 (dal 01/02/2011 la sanzione torna al 10% del minimo [*]) mediante il modello di versamento F24 od F24EP (per le Amministrazioni pubbliche come gli EELL codice 892E).
Il modello non compare ancora stamattina sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ma si tratta indefinitiva dello stesso originale modello presente nella sezione Bozze.
[*] La Legge di Stabilità 2011 (nuova denominazione della Finanziaria) ha previsto il ritorno per tale sanzione dal 12% al 10% del minimo, definito pari ad €258,00 dall'art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.472/1977. Il troncamento è spiegato nella Circolare AGE n.106 del 21/12/2001 (LINK).